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Sez. 3, Sentenza n. 5039 del 17/01/2012 Ud. (dep. 09/02/2012) Rv. 251973 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Deiezioni animali - Fertirrigazione - Presupposti.
Stato
decisa il 2012-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251973-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La pratica della "fertirrigazione", quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. (Conf. Sez. III, n. 5044 del 2012, non massimata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Legge 11/05/1999 num. 152 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)