Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20256 del 22/08/2017 (Rv. 645332 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE | Notificazione atti giudiziari a cittadino non residente, domiciliato o dimorante nella Repubblica – Art. 142 c.p.c.- Art. 60, comma 4, d.P.R. n.600 del 1973 - Atti impositivi che accertano maggior credito dell’erario - Norma speciale – Modalità alternativa - Irrilevanza residenza contribuente in paese UE o extra UE.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE
In tema di notifica degli atti impositivi a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, l’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, previsto per la notifica degli atti impositivi che accertano un maggior credito erariale, costituisce norma speciale rispetto all’art. 142 c.p.c, con la conseguenza che per il contribuente residente all'estero, in paese della UE o extra UE, la notifica e`validamente effettuata anche mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)