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Sez. 5, Sentenza n. 27154 del 04/12/2013 (Rv. 628556 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE | Avviso di accertamento - Notificazione a cittadino non residente, domiciliato o dimorante nella Repubblica - Iscrizione all'A.I.R.E. - Rilevanza - Conseguenze - Notificazione effettuata mediante deposito nella casa comunale - Nullità.
Stato
decisa il 2013-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628556-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE

In tema di imposte dirette, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lett. c), e) ed f) e dell'art. 58, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 142 cod. proc. civ. non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E., è nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. cit., mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze del predetto albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all'estero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)