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Sez. U, Ordinanza n. 5407 del 08/03/2011 (Rv. 616570 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Controversia tra privati - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616570-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo è ammissibile anche in un giudizio che si svolga tra privati, quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che ne sia parte, si configura come presupposto indispensabile per decidere sulla giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, perché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del soggetto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)