Sez. U, Ordinanza n. 5407 del 08/03/2011 (Rv. 616570 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Controversia tra privati - Ammissibilità - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento preventivo è ammissibile anche in un giudizio che si svolga tra privati, quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che ne sia parte, si configura come presupposto indispensabile per decidere sulla giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, perché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del soggetto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)