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Sez. U - , Ordinanza n. 4235 del 21/02/2018 (Rv. 647163 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Controversia tra privati - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647163-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in un giudizio che si svolga tra privati, in quanto la mera qualità soggettiva delle parti non è più criterio discriminante assoluto al fine di stabilire se il ricorso per regolamento preventivo sia ammissibile. dovendosi esaminare, al fine di verificare se il ricorso sia proponibile, se il "petitum" e la "causa petendi", così come prospettate in giudizio possano, effettivamente ed in concreto, porre il dubbio sulla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)