Sez. U - , Ordinanza n. 4235 del 21/02/2018 (Rv. 647163 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Controversia tra privati - Ammissibilità - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in un giudizio che si svolga tra privati, in quanto la mera qualità soggettiva delle parti non è più criterio discriminante assoluto al fine di stabilire se il ricorso per regolamento preventivo sia ammissibile. dovendosi esaminare, al fine di verificare se il ricorso sia proponibile, se il "petitum" e la "causa petendi", così come prospettate in giudizio possano, effettivamente ed in concreto, porre il dubbio sulla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)