Sez. 1, Sentenza n. 12415 del 19/09/2000 (Rv. 540285 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione - Dopo l'esecutività del piano di risanamento - Autorizzazione - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Alla procedura di amministrazione straordinaria si applicano gli articoli 195 e seguenti Legge fall., in quanto non diversamente stabilito dal D.L. n. 26 del 1979, che prevede la sanzione della nullità per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione assunti senza l'autorizzazione dell'autorità di controllo (Ministero dell'Industria) fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 35 Legge. fall. di valore non eccedente i duecento milioni; peraltro, la necessità dell'autorizzazione viene meno dopo che è divenuto esecutivo il piano di risanamento predisposto dal commissario straordinario, il quale ha pieni poteri di gestione al fine di risanare e reimmettere sul mercato l'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)