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Sez. L, Sentenza n. 722 del 26/01/1983 (Rv. 425464 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 1 DEL D.L. N. 431 DEL 1971 - RIFERIMENTO AD UN IMPONIBILE AL NETTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE ASTRATTA - INAPPLICABILITÀ - QUALIFICAZIONE DATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AL LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO CONTRATTUALE E NEI LIMITI DI QUELLO LEGALE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLA RETRIBUZIONE DEL COSIDDETTO LAVORO SUPPLEMENTARE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425464-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 1 DEL D.L. N. 431 DEL 1971 - RIFERIMENTO AD UN IMPONIBILE AL NETTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE ASTRATTA - INAPPLICABILITÀ - QUALIFICAZIONE DATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AL LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO CONTRATTUALE E NEI LIMITI DI QUELLO LEGALE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLA RETRIBUZIONE DEL COSIDDETTO LAVORO SUPPLEMENTARE - APPLICABILITÀ.*

L'art. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 431 (che stabilisce, a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, uno sgravio contributivo delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, al netto dei compensi per il lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in Mancanza, dalla legge non fa riferimento, in relazione alla prima ipotesi, ad una astratta nozione di lavoro straordinario - comprendente anche il lavoro prestato tra il limite contrattuale e quello legale, quando la riduzione dell'orario di lavoro al di sotto del limite stabilito dal R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 sia stata determinata dal carattere particolarmente usurante del lavoro - ma alla qualificazione data dalla contrattazione collettiva al lavoro prestato oltre l'orario contrattuale e nei limiti di quello legale. Ne consegue che, allorquando la disciplina collettiva (nella specie, C.C.n.L. 17 dicembre 1969 per i dipendenti da aziende produttrici di materiali laterizi) definisce come lavoro straordinario solo quello prestato oltre l'orario previsto dal citato R.d.l. n. 692 del 1923, lo sgravio contributivo suddetto è applicabile anche sulla retribuzione del lavoro svolto oltre le quaranta ore settimanali ma nel limite legale delle quarantotto (cosiddetto lavoro supplementare). (Conf 6203/81, mass n 416985).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 17/12/1969, Decreto Legge 05/07/1971 num. 431 art. 1, Legge 04/08/1971 num. 590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)