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Sez. L, Sentenza n. 1766 del 01/03/1985 (Rv. 439720 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AL NETTO DEI COMPENSI PER LAVORO CONSIDERATO STRAORDINARIO DAI CONTRATTI COLLETTIVI E, IN MANCANZA, DALLA LEGGE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA COLLETTIVA RIDUCENTE L'ORARIO SETTIMANALE A QUARANTA ORE MA DEFINITE COME LAVORO STRAORDINARIO SOLO QUELLO PRESTATO OLTRE L'ORARIO EX R.D.L. N. 692 DEL 1973 - SGRAVIO SULLA RETRIBUZIONE DEL COSIDDETTO LAVORO SUPPLEMENTARE - APPLICABILITÀ - MAGGIORAZIONE DI TALE RETRIBUZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439720-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AL NETTO DEI COMPENSI PER LAVORO CONSIDERATO STRAORDINARIO DAI CONTRATTI COLLETTIVI E, IN MANCANZA, DALLA LEGGE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA COLLETTIVA RIDUCENTE L'ORARIO SETTIMANALE A QUARANTA ORE MA DEFINITE COME LAVORO STRAORDINARIO SOLO QUELLO PRESTATO OLTRE L'ORARIO EX R.D.L. N. 692 DEL 1973 - SGRAVIO SULLA RETRIBUZIONE DEL COSIDDETTO LAVORO SUPPLEMENTARE - APPLICABILITÀ - MAGGIORAZIONE DI TALE RETRIBUZIONE - IRRILEVANZA.*

L'art. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 431 (che stabilisce, a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, uno sgravio contributivo nella misura del cinque per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in Mancanza, dalla legge) non fa riferimento, in relazione alla prima ipotesi, ad un'astratta nozione di lavoro straordinario - comprendente anche il lavoro prestato tra il limite contrattuale e quello legale, quando la riduzione dell'orario di lavoro al di sotto del limite stabilito dal R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 sia stata determinata dal carattere particolarmente usurante del lavoro - ma alla nozione di lavoro straordinario assunta dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che, allorquando la disciplina collettiva applicabile al rapporto, pur stabilendo la riduzione dell'orario settimanale a quaranta ore, definisce come lavoro straordinario solo quello prestato oltre l'orario previsto dal citato R.d.l. del 1923, lo sgravio contributivo suddetto è applicabile anche sulla retribuzione del lavoro svolto oltre le quaranta ore settimanali ma nel limite delle quarantotto (cosiddetto lavoro supplementare), non rilevando in contrario la previsione, per tale lavoro, di una maggiorazione (specialmente se inferiore a quella concordata per il lavoro eccedente il limite legale) delle retribuzione. (V 2926/83, mass n 427841; (V 5001/81, mass n 415782; (Conf 722/83, mass n 425464; (Conf 6203/81, mass n 416895).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Decreto Legge 05/07/1971 num. 431 art. 1, Legge 04/08/1971 num. 590, Contr. Coll. 01/11/1971

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)