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Sez. 5, Sentenza n. 7362 del 31/03/2011 (Rv. 617288 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Alienazione in tutto o in parte di beni culturali - Art. 13 d.lgs. n. 346 del 1990 - Interpretazione.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617288-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE

In tema di imposta di successione, l'art. 13 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nella parte in cui, dopo aver escluso dall'attivo ereditario i beni culturali sottoposti al vincolo anteriormente all'apertura della successione, qualora siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione (comma 1), dispone che "l'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione determina l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario", va interpretato nel senso che tale inclusione è limitata al solo bene alienato e non si estende agli altri beni culturali vincolati presenti nell'asse ereditario che non siano stati alienati, in quanto l'espressione "in tutto o in parte" va riferita all'alienazione di una quota indivisa di un bene, o di una parte separata di un bene materialmente divisibile, o di una cosa facente originariamente parte di una cosa composta, o di un bene appartenente ad una universalità di mobili, ipotesi, queste, in cui rientra nell'attivo ereditario tutta (e soltanto) l'universalità di mobili di cui sia stato venduto un elemento, o tutto (e soltanto) il bene di cui sia stata venduta una quota indivisa, o una parte separata, o una cosa che lo componeva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)