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Sez. 5, Sentenza n. 12169 del 26/05/2009 (Rv. 608413 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Beni e diritti alienati dal defunto a titolo oneroso negli ultimi sei mesi - Art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1990 - Inclusione nell'attivo ereditario - Riferimento al valore e non al corrispettivo pattuito - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608413-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, l'art. 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (applicabile "ratione temporis", anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 69, comma 1, lett. d), della legge n. 342 del 2000), il quale include nell'attivo ereditario (con presunzione "iuris e de iure") i beni o diritti trasferiti a terzi a titolo oneroso nel semestre anteriore alla morte del dante causa, si riferisce al valore dei predetti beni e diritti, e non al corrispettivo pattuito o ricavato dall'afferente negozio traslativo, in tal senso deponendo la lettera della norma e la sua "ratio", che è quella di scongiurare depauperamenti dell'attivo ereditario preordinati, in virtù della loro collocazione temporale, a ridurre il carico impositivo dell'erede, così come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 982 del 1988 e n. 137 del 1997, pronunciate con riferimento all'identica previgente disposizione dell'art. 9 d.P.R. n. 637 del 1972.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 10, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)