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Sez. 3, Sentenza n. 7833 del 24/10/1987 (Rv. 455647 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - DEBITO DI QUEST'ULTIMO - NATURA - ACCORDO LIQUIDATORIO TRA IL DANNEGGIATO E L'ORGANO DELEGATO DALL'INA - FONDO DI GARANZIA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - OBBLIGAZIONE CONSEGUENZIALE - CARATTERE - ASSIMILAZIONE ALLA OBBLIGAZIONE EXTRACONTRATTUALE ORIGINARIAMENTE A CARICO DEL RESPONSABILE - ESCLUSIONE - PRINCIPIO NOMINALISTICO EX ART. 1277 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455647-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - DEBITO DI QUEST'ULTIMO - NATURA - ACCORDO LIQUIDATORIO TRA IL DANNEGGIATO E L'ORGANO DELEGATO DALL'INA - FONDO DI GARANZIA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - OBBLIGAZIONE CONSEGUENZIALE - CARATTERE - ASSIMILAZIONE ALLA OBBLIGAZIONE EXTRACONTRATTUALE ORIGINARIAMENTE A CARICO DEL RESPONSABILE - ESCLUSIONE - PRINCIPIO NOMINALISTICO EX ART. 1277 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore e l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal fondo di garanzia a norma degli artt. 19 e segg. della legge n. 990 del 1969, a fronte della richiesta del danneggiato ex art. 18 della legge citata, sono direttamente obbligati ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che, quindi, ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore (come quello dell'assicurato verso il danneggiato) per il solo effetto di un'iniziativa di detto terzo. Ove, poi, sia intervenuto accordo liquidatorio tra il danneggiato e l'organo delegato dall'INA-fondo di garanzia per la liquidazione del danno risarcibile, l'obbligazione derivante ha natura contrattuale e non può, quindi, essere assimilata a quella extracontrattuale originariamente a carico del responsabile, sicché il debito che ne deriva è un debito pecuniario, per la cui Estinzione vale il principio nominalistico stabilito dall'art. 1277 cod. civ.. (Conf 2064/85, mass n 439971; (Conf 5218/83, mass n 430091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)