Sez. 3, Sentenza n. 3262 del 10/07/1989 (Rv. 463337 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - CONDANNA A CARICO DELL'IMPRESA DESIGNATA - SUPERAMENTO DEL COSIDDETTO MASSIMALE - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - CONDANNA A CARICO DELL'IMPRESA DESIGNATA - SUPERAMENTO DEL COSIDDETTO MASSIMALE - CONDIZIONI.*
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'obbligazione dell'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal fondo di garanzia, che va assimilata a quella dell'assicuratore nei cui confronti agisca direttamente il danneggiato, sorge ope legis nel momento della richiesta ex art. 18 e 22 legge n. 990 del 1969 ed integra un debito di valuta, il quale è soggetto ad uno specifico "massimale" di legge (superabile solo per interessi e maggior danno che siano dovuti per "mora debendi" ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.). la condanna a carico di detta impresa designata, pertanto, non può essere pronunciata, in via solidale con il danneggiante (la cui obbligazione è debito di valore), per l'intero ammontare del danno, dovendo essere contenuta negli indicati limiti. (V 7833/87, mass n 455647; (V 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)