Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17160 del 29/07/2014 (Rv. 632184 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER L'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Coniugi - Redditi - Dichiarazione congiunta - Responsabilità solidale ex art. 17, ultimo comma, legge n. 114 del 1977 - Sopravvenuta separazione personale tra i coniugi - Rilevanza ostativa - Esclusione - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER L'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
Ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio. Ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva annullato la cartella di pagamento, notificata al coniuge separato, per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione congiuntamente sottoscritta).
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)