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Sez. 5, Sentenza n. 20709 del 03/10/2007 (Rv. 601056 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Dichiarazione congiunta dei redditi - Responsabilità solidale dei coniugi per imposte, sopratasse, pene pecuniarie e interessi scritti a ruolo - Accertamento a carico del marito - Avviso di mora notificato alla moglie - Impugnabilità dell'avviso di mora anche per illegittimità dell'accertamento notificato al marito - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601056-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE

Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito - cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge -, anche mediante l'impugnazione dell'avviso di mora a lei diretto, avviso sul quale si riverberano le illegittimità del prodromico accertamento notificato al marito. (Applicando il predetto principio la S.C. ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di mora, ritenendo che l'avviso di accertamento notificato al coniuge fosse illegittimo in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986, essendo stato notificato dopo la data di entrata in vigore della normativa sul condono di cui al d.l. 429 del 1982 e prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa, e ciò in quanto il rapporto giuridico oggetto della controversia non poteva considerarsi esaurito alla data di pubblicazione della sentenza citata, proprio perchè i vizi dell'avviso di accertamento potevano essere ancora dedotti con l'impugnazione dell'avviso di mora).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)