Sez. 1, Sentenza n. 1295 del 21/02/1990 (Rv. 465443 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - APPELLO - PROPONIBILITÀ.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - APPELLO - PROPONIBILITÀ.*
Il principio generale dell'art. 23, comma ultimo, della legge 24 novembre 1981 n. 689 che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per Cassazione delle sentenze del pretore rese sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative, non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi, per le quali l'art. 35, comma quarto, della stessa legge prescrive che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione debba svolgersi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, con applicazione delle norme di cui agli artt. 442 (e ss.) cod. proc. civ. (che rinvia alle Disposizioni sulle controversie individuali di lavoro), con la conseguenza che le sentenze del pretore conclusive dei giudizi di cui al citato comma quarto dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981 - inclusa la convalida dell'ordinanza - ingiunzione a norma dell'art. 23, che ha natura e valore di sentenza - sono impugnabili (oltre il limite di lire cinquemila) con l'appello ex art. 433 cod. proc. civ. e non con ricorso per Cassazione. (Conf 2484/89, mass n 462846; (Conf 6516/88, mass n 460841).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 440, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)