Sez. L, Sentenza n. 2484 del 23/05/1989 (Rv. 462846 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SENTENZA DEL PRETORE - APPELLABILITÀ.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SENTENZA DEL PRETORE - APPELLABILITÀ.*
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), il principio generale dell'art. 23, ultimo comma, della citata legge, che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per Cassazione delle sentenze del pretore rese sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi, per le quali detta norma non è richiamata dall'art. 35, comma quarto, della stessa legge, il quale prescrive che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione debba svolgersi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ.; consegue che le sentenze del pretore conclusive dei giudizi di cui al citato comma quarto dello art. 35 della legge n. 689 del 1981 sono impugnabili (oltre il limite di valore di lire cinquantamila) con l'appello ex art. 433 cod. proc. civ. e non con ricorso per Cassazione. (Conf 6516/88, mass n 460841; (Conf 4348/88, mass n 459340).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 440, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)