Sez. 1, Sentenza n. 9392 del 18/05/2004 (Rv. 572923 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Conferimento di incarico di arbitrato irrituale - Lodo - Sentenza arbitrale - Esclusione - Conseguenze - Impugnativa per nullità davanti alla Corte d'appello - Negazione - Dovere del giudice di verificare la natura del patto compromissorio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto. Nè, ove sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, ex art. 825 cod. proc. civ., ed il decreto di esecutorietà emesso dal giudice, valgono a dar vita ad una <sentenza arbitrale>. Di conseguenza, avverso tale conclusione arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità, ex art. 818 cod. proc. civ., ma solo una azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione, pena la menomazione del diritto inviolabile della difesa (art. 24 Cost.) (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva correttamente dichiarato inammissibile l'impugnazione di nullità contro un lodo arbitrale irrituale, per quanto munito dell'exequatur).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)