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Sez. L, Sentenza n. 16049 del 17/08/2004 (Rv. 575786 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Lodo - Valore di sentenza arbitrale - Esclusione - Conseguenze - Impugnativa per nullità ex art. 828 cod. proc. civ. dinanzi alla Corte d'Appello - Ammissibilità - Esclusione - Impugnativa per vizi del negozio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575786-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, né, ove sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, esso può equivalere ad una <sentenza arbitrale>. Di conseguenza, avverso tale lodo arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità dinanzi alla Corte d'Appello, ex art. 828 cod. proc. civ., ma solo una azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione, pena la menomazione del diritto inviolabile della difesa (art. 24 Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)