Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3717 del 24/02/2015 (Rv. 634489 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Nuovo piano regolatore generale escludente la destinazione agricola del fondo - Esercizio della prelazione agraria - Esclusione - Condizioni - Mancata approvazione del piano regolatore - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
È precluso l'esercizio della prelazione agraria nel caso in cui il nuovo piano regolatore, pur ancora "in itinere", preveda per il terreno, a differenza dello strumento edilizio vigente, una destinazione non agricola, ove lo stesso, ancorché successivamente non approvato, risulti adottato al momento della conclusione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)