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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3717 del 24/02/2015 (Rv. 634489 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Nuovo piano regolatore generale escludente la destinazione agricola del fondo - Esercizio della prelazione agraria - Esclusione - Condizioni - Mancata approvazione del piano regolatore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634489-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

È precluso l'esercizio della prelazione agraria nel caso in cui il nuovo piano regolatore, pur ancora "in itinere", preveda per il terreno, a differenza dello strumento edilizio vigente, una destinazione non agricola, ove lo stesso, ancorché successivamente non approvato, risulti adottato al momento della conclusione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)