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Sez. 3, Sentenza n. 17154 del 27/07/2006 (Rv. 591553 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Nuovo piano regolatore escludente la destinazione agricola del fondo - Esercizio della prelazione agraria - Esclusione - Mancata approvazione del piano regolatore - Rilevanza - Esclusione - Annullamento del piano regolatore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591553-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

E precluso l'esercizio della prelazione agraria nel caso in cui il nuovo piano regolatore, anche se ancora "in itinere", preveda per il terreno una destinazione non agricola, anche se la destinazione agricola sia contemplata dallo strumento urbanistico vigente, essendo irrilevante che il nuovo piano regolatore non sia poi approvato se risulti adottato al momento della conclusione del contratto.In particolare, sono circostanze ostative al sorgere del diritto di prelazione o di riscatto dei fondi rustici (ex art. 8 della legge n. 590 del 1965) sia la deliberazione di un piano regolatore generale che destini il terreno di cui è progettata la alienazione ad una utilizzazione non agricola senza che rilevi che tale destinazione sia stata successivamente bocciata dagli organi tutori (nel qual caso il terreno non avrà mai perso la propria destinazione agraria), sia l'eventualità che il piano regolatore, che ha destinato il terreno a scopi diversi da quelli agricoli sia - successivamente all'esercizio del diritto - annullato con effetti "ex tunc" (nel qual caso il fondo deve ritenersi, "ab origine", a destinazione agricola).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)