Sez. 2, Sentenza n. 759 del 26/01/1994 (Rv. 485126 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Clausola limitativa dell'opponibilità dell'inadempimento | Differenza dall'istituto del "solve et repete" - Effetti.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Clausola limitativa dell'opponibilità dell'inadempimento
La clausola limitativa della proponibilità di eccezioni, di cui all'art. 1462 cod. civ., si differenzia dall'istituto del "solve et repete" in materia fiscale (oggetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte Cost. 31 marzo 1961 n. 21) perché ha la sua fonte in un contratto liberamente stipulato (art. 1322 cod. civ.) e non costituisce ostacolo all'instaurarsi del rapporto processuale, avendo soltanto l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte, senza far luogo all'esame dell'eccezione del debitore, le cui ragioni possono essere fatte valere anche nello stesso giudizio dopo l'adempimento, salvo il potere del giudice, a norma dell'art. 1462 comma secondo, di sospendere la condanna, ove ricorrano gravi motivi, imponendo se del caso una cauzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST., Legge Cost. 31/03/1961 num. 21, Legge Cost. 12/11/1974 num. 256, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)