Sez. 2, Sentenza n. 10697 del 14/12/1994 (Rv. 489188 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA LIMITATIVA DELL'OPPONIBILITÀ DELL'INADEMPIMENTO | Adempimento sopravvenuto nel corso del giudizio - Effetti - Clausola "solve et repete" - Operatività - limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA LIMITATIVA DELL'OPPONIBILITÀ DELL'INADEMPIMENTO
La clausola "solve et repete", prevista dall'art. 1462 cod. civ., avendo un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale, in relazione alla collocazione della disposizione citata e, soprattutto, agli interessi tutelati (garantire al creditore di una prestazione il soddisfacimento del suo diritto senza il ritardo imposto dall'esame delle eccezioni del debitore), realizza la sua funzione anche se l'adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo (nella specie decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo). Conseguentemente il preventivo adempimento non è qualificabile come presupposto processuale e l'eccezione o la domanda riconvenzionale potenzialmente colpite dall'operare della clausola possono essere esaminate quando, sia pure nel corso del giudizio, sia avvenuto il soddisfacimento del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)