Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 19/05/1977 (Rv. 385791 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELLO ACQUIRENTE O DELL'ASSEGNATARIO - LIMITI - ILLEGITTIMITA DELL'ESECUZIONE PER MANCANZA DEL DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA O PER IMPIGNORABILITA DEI BENI O PER NON APPARTENENZA DEI BENI AL DEBITORE ESECUTATO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILE GRAVATO DA IPOTECA PER DEBITO ALTRUI - PIGNORAMENTO ED ATTI SUCCESSIVI - EFFETTUAZIONE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE ANZICHE DEL TERZO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - NULLITA - OPPONIBILITA ALLO ACQUIRENTE OD ALL'ASSEGNATARIO DELL'IMMOBILE.*
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELLO ACQUIRENTE O DELL'ASSEGNATARIO - LIMITI - ILLEGITTIMITA DELL'ESECUZIONE PER MANCANZA DEL DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA O PER IMPIGNORABILITA DEI BENI O PER NON APPARTENENZA DEI BENI AL DEBITORE ESECUTATO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILE GRAVATO DA IPOTECA PER DEBITO ALTRUI - PIGNORAMENTO ED ATTI SUCCESSIVI - EFFETTUAZIONE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE ANZICHE DEL TERZO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - NULLITA - OPPONIBILITA ALLO ACQUIRENTE OD ALL'ASSEGNATARIO DELL'IMMOBILE.*
La norma di cui all'art 2929 cod civ, la quale stabilisce che le nullita degli Atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non hanno effetti riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente, si riferisce unicamente ai vizi di Forma che comportano la nullita dei singoli Atti esecutivi: da questa tipizzazione normativa sono escluse percio le ipotesi di illegittimita dell'esecuzione per Mancanza, nel creditore procedente, del diritto a procedere a esecuzione forzata, o perche l'esecuzione viene esercitata su beni che non sono pignorabili oppure non appartengono al debitore esecutato. Conseguentemente la norma indicata non puo trovare applicazione quando, trattandosi di espropriazione di un immobile gravato da ipoteca per un debito altrui, il pignoramento e i successivi Atti esecutivi siano compiuti nei confronti del debitore, anziche nei confronti del terzo proprietario dell'immobile, come dispone l'art 604 cod proc civ, poiche in tale ipotesi l'Azione esecutiva non e diretta contro il soggetto passivamente legittimato e, percio, in quanto illegittima, e intrinsecamente e assolutamente inidonea ad attuare la funzione dell'espropriazione forzata, precludendo il trasferimento coatto all'aggiudicatario o allo assegnatario del diritto di proprieta sull'immobile illegittimamente assoggettato all'espropriazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 604
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)