Sez. 3, Sentenza n. 9744 del 07/10/1997 (Rv. 508601 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ | Derivante dalla nullità di un atto esecutivo precedente la vendita forzata - Configurabilità - Portata - In ipotesi di collusione fra aggiudicatario e creditore precedente - Ammissibilità - Conseguenze - Impugnabilità, con "actio nullitatis" in via ordinaria, del trasferimento del bene esecutato, dopo la conclusione del processo esecutivo - Ammissibilità - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ
Poiché l'art. 2929 cod. civ. non esclude che la nullità di un atto esecutivo, precedente la vendita o l'assegnazione forzata, derivi dall'ingiustizia dell'esecuzione, anziché dalla violazione di norme del processo esecutivo, se il debitore esecutato, dopo la conclusione del processo esecutivo, scopre la collusione tra aggiudicatario e creditore procedente, purché la dimostri e abbia tempestivamente fatto valere il vizio dell'azione o del processo esecutivo, opponendosi ai sensi degli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., può impugnare, con azione di nullità in via ordinaria, il decreto di trasferimento del bene (art. 586 cod. proc. civ.) al fine di rendere opponibile all'aggiudicatario di esso (art. 586 cod. proc. civ.) l'accoglimento di tali opposizioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)