Sez. L, Sentenza n. 4432 del 07/03/2016 (Rv. 639230 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Cognizione del giudice - Ambito - Principio della verifica della sussistenza, portata e permanenza del titolo esecutivo - Principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Coordinamento - Necessità - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a determinare esattamente il diritto del creditore procedente sulla base del titolo opposto dovendo pervenire alla pronuncia della sentenza nel rispetto delle deduzioni delle parti e considerando che la controversia ha per oggetto la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo nell'intero corso del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso per ultrapetizione, confermando la sentenza resa in sede di opposizione a precetto che aveva pertanto ritenuto, pur in carenza di eccezione della parte opposta, non dovute al lavoratore le mensilità aggiuntive e gli scatti di anzianità, riconoscendogli la sola somma a titolo di indennità di cui all'art. 18 st.lav., oltre accessori di cui all'art. 429 c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)