Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011 (Rv. 618875 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Cognizione del giudice - Ambito - Principi della verifica di sussistenza e permanenza del titolo esecutivo, della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Coordinamento tra tali principi - Necessità - Conseguenze - Proposizione nel corso del giudizio di opposizione di motivo attinente alla carenza originaria del titolo esecutivo non dedotto con l'atto introduttivo - Domanda nuova inammissibile (secondo il regime di cui alla legge n. 353 del 1990) - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che, in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice dovesse occuparsi d'ufficio del motivo, dedotto solo in un momento successivo all'introduzione del giudizio stesso, della carenza originaria del titolo esecutivo, attinente all'asserita mancanza di prova circa l'avveramento della condizione apposta ad un contratto di mutuo fondiario, essendo stata ammessa, al momento della proposizione dell'opposizione, la validità ed efficacia del titolo e contestata soltanto la pretesa esecutiva concernente gli interessi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)