diritto.io

Sez. 4, Ordinanza n. 753 del 03/03/1978 Cc. (dep. 15/04/1978) Rv. 138648 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - APPLICABILITA DELLA PROCEDURA - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138648-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - APPLICABILITA DELLA PROCEDURA - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*

Pur essendo le decisioni della Corte di Cassazione inoppugnabili, nessun limite esiste per la rilevabilita nelle decisioni stesse dell'errore di fatto, che e errore materiale, purche si tratti di errore rilevabile ictu oculi e non tramite una ricostruzione critica delle vicende processuali. (fattispecie in tema di dichiarazione di inammissibilita del ricorso per errato computo del termine di presentazione dei motivi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)