Sez. 5, Sentenza n. 3636 del 15/12/1983 Cc. (dep. 12/01/1984) Rv. 162090 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA DECLARATORIA - DEFINITIVA INAMMISSIBILITÀ DELL'ORIGINARIA IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA DECLARATORIA - DEFINITIVA INAMMISSIBILITÀ DELL'ORIGINARIA IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.*
In applicazione del principio dispositivo delle parti, nell'ipotesi in cui erroneamente sia stata dichiarata inammissibile una impugnazione ritualmente proposta e l'interessato non abbia interposto gravame avverso la suddetta declaratoria l'impugnazione originaria diviene definitivamente inammissibile, ancorché risulti successivamente che non sussistevano le cause di inammissibilità dell'impugnazione medesima. (nella specie il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per pretesa mancata presentazione dei motivi, che risultavano poi presentati nei termini). (V mass n 138648; (V mass n 138170; (V mass n 131646; (contra mass n 156559, ed ivi citata; (contra mass n 140155, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)