Sez. L, Sentenza n. 13778 del 15/06/2006 (Rv. 590261 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto del giudice delegato di accertamento dei crediti ammessi - Principio della sua efficacia preclusiva durante la procedura fallimentare - Portata - Contestabilità, fuori del fallimento, della validità e dell'efficacia dei titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Il principio secondo il quale il provvedimento del giudice delegato di accertamento dei diritti dei creditori alla distribuzione proporzionale non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implica che, in corso di fallimento e finché è aperta la relativa procedura, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo. Esso non implica, invece, che, al di fuori del fallimento ed in pendenza della relativa procedura, sia possibile contestare in sede di cognizione ordinaria la validità o l'efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi, necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti costituisse non già un effetto obbligato della concentrazione nella sede fallimentare per l'accertamento dei crediti da ammettere al passivo, sibbene un'autonoma scelta difensiva delle parti)
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)