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Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011 (Rv. 618315 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto di esecutività dello stato passivo - Efficacia preclusiva durante la procedura fallimentare - Portata - Contestabilità, fuori del fallimento, della validità e dell'efficacia dei titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618315-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di definitiva formazione dello stato passivo, l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso ex art. 97 legge fall. dal giudice delegato non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità del titolo da cui esso deriva; peraltro, ciò non comporta che, al di fuori del fallimento e nel corso della sua pendenza, sia possibile contestare in sede di cognizione ordinaria - in contrasto con l'art. 52 legge fall. - la validità o l'efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi, necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della domanda di rideterminazione degli interessi convenzionali ultralegali, proposta in via subordinata e dunque per l'ipotesi di rigetto dell'azione revocatoria fallimentare, e ha evidenziato che, in tesi, l'accoglimento di quest'ultima, conducendo alla dichiarazione d'inefficacia delle operazioni poste in essere sul conto corrente, comporterebbe di per sé il diritto alla restituzione degli interessi legali).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)