Sez. L, Sentenza n. 12434 del 25/05/2006 (Rv. 591214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Prova dell'effettiva prestazione - Onere del lavoratore - Dipendente di associazione sindacale - Cumulo della prestazione di lavoro subordinato con l'attività di sindacalista - Onere di fornire una distinta quantificazione del tempo impiegato nelle due attività - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato. In particolare, qualora il dipendente di una associazione sindacale abbia prestato all'interno della stessa sia attività di lavoro subordinato che attività politico-sindacale, quale eletto a cariche associative, trattandosi di attività distinte che avrebbero potuto essere svolte da persone fisiche diverse, deve quantificare separatamente le percentuali di impegno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)