diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018 Ud. (dep. 05/02/2018) Rv. 272018 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Travisamento della prova - Deducibilità nel caso di "doppia conforme" - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272018-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)