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Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269217 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Travisamento della prova - Deducibilità nel caso di c.d. "doppia conforme" - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269217-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)