Sez. L, Sentenza n. 287 del 13/01/1992 (Rv. 475284 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Inefficacia | Per notificazione tardiva - Ragioni del debitore - Mezzi di deduzione - Eccezione limitata all'inefficacia - Accertamento del diritto da parte del giudice dell'opposizione - Ammissibilità - Rilevanza dell'inosservanza del termine da parte del creditore in caso di rigetto dell'opposizione - Condizione.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Inefficacia
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a (rituale) notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 cod. proc. civ., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)