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Sez. 3, Sentenza n. 10169 del 17/10/1997 (Rv. 508963 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Instaurazione del contraddittorio - Costituzione in giudizio degli opponenti - Omessa pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione - Fondata sulla dichiarazione di nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo occorse in sede di giudizio monitorio - Illegittimità - Conseguenze in sede di giudizio di Cassazione - Annullamento della sentenza con rinvio allo stesso giudice per la decisione di merito - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508963-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La pronuncia di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo (nonché del decreto stesso), una volta instauratosi il contraddittorio con la opposizione e la costituzione in giudizio degli opponenti (formalmente attori, ma sostanzialmente convenuti), va pur sempre collocata nel più vasto ambito dell'instaurato giudizio ordinario (ed autonomo) di cognizione, esteso, come tale, non solo all'esame della ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche (e comunque) della fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti, con la conseguenza che il giudice adito, pur dichiarata la nullità del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, è inderogabilmente chiamato ad una pronuncia sostanziale in ordine alla domanda di condanna ormai introdotta in seno al nuovo giudizio, ricorrendo, in caso contrario, gli estremi della fattispecie della omessa pronuncia, con conseguente annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte allo stesso giudice per una nuova pronuncia di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)