Sez. 3, Sentenza n. 1850 del 15/02/1993 (Rv. 480912 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Diritto del coerede del venditore, se coltivatore diretto - Preferenza negli altri soggetti ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Condizioni.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione
In tema di prelazione agraria, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, che attribuisce al coerede del venditore, se coltivatore diretto, il diritto di prelazione con preferenza sui soggetti indicati dal primo comma della medesima norma, si riferisce solo ai fondi che fanno parte di una comunione ereditaria e non è, pertanto, applicabile se la comunione è stata sciolta o non è mai sorta, perché il "de cuius" ha attribuito il bene ad un singolo erede.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)