Sez. 3, Sentenza n. 3424 del 21/04/1997 (Rv. 503827 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE | Vendita di fondo rustico - Prevalenza della prelazione del coerede su quella dell'affittuario - Presupposti - Stato di comunione ereditaria - Nozione - Permanenza dello stato di indivisione con riferimento alla maggior parte degli elementi di ciascuna delle componenti dell'asse ereditario - Necessità.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
Il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 cod. civ., e prevalente, ove anche il coerede sia coltivatore diretto, sul diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 ultimo comma della legge 26 maggio 1965, n. 590, presuppone una situazione in cui la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario si trovi ancora nello stato di indivisione quale risultante al momento dell'apertura della successione, sicché ove siano state compiute operazioni divisionali che abbiano portato ad eliminare l'anzidetto stato la comunione residuale sugli immobili ereditari si trasforma in comunione ordinaria, senza possibilità di applicazione del menzionato art. 732 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)