diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4432 del 10/03/1995 Ud. (dep. 24/04/1995) Rv. 201505 - 01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme | Obbligo imposto dalla legge all'imprenditore di nominare un preposto per sovraintendere determinate operazioni - Nomina di persona capace ed idonea - Inosservanza di una delle disposizioni che regolano le specifiche operazioni, sul rispetto delle quali doveva vigilare il preposto - Verificarsi di evento dannoso - Responsabilità dello imprenditore - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201505-01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme

All'imprenditore che abbia soddisfatto l'obbligo impostogli dall'art. 17 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, di nominare un preposto per sovraintendere determinate specifiche operazioni, designando una persona capace ed idonea a sostenere il ruolo assegnatogli, non può essere addebitato l'evento dannoso che si sia verificato per inosservanza di una delle disposizioni che regolano quelle specifiche operazioni, sul rispetto delle quali doveva vigilare il preposto per questo nominato. L'imprenditore neanche ha il dovere di conferire ulteriori deleghe, poiché i poteri commessi all'espletamento dello incarico vengono direttamente dalla legge, sicché, solo la prova di una fittizia preposizione o dell'esautoramento di fatto del preposto può fondare un'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 17, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)