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Sez. 2, Sentenza n. 8978 del 03/08/2000 Ud. (dep. 10/08/2000) Rv. 217703 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Soggetto originariamente destinatario del precetto penale - Delega di funzioni - Esonero dalla responsabilità penale - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2000-08-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217703-01

ACQUE

In tema di delega di funzioni in materia di inquinamento, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'imprenditore o del titolare del potere di gestione dell'impresa sociale non è necessario che il delegato sia dotato di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale, essendo, invece, sufficiente che il delegato, sia dotato di effettiva autonomia gestionale e finanziaria così da evitare deleghe meramente apparenti. Nè, una volta conferita efficace delega, persiste, in capo all'imprenditore, l'obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri delegati, giacché ciò vanificherebbe la funzione della delega stessa, fermo restando che si ricostituisce la responsabilità, sotto il profilo penale, del preponente ove vi sia stata da parte del delegato una richiesta (non esaudita) di intervento in quelle situazioni in cui questi non abbia il potere o i mezzi per incidere nel senso voluto. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì chiarito che il conferimento della delega a soggetto dotato della necessaria autonomia gestionale e finanziaria, e tuttavia professionalmente privo di qualsiasi capacità organizzativa in ordine ai compiti da assolvere, è o può essere - indizio rilevante della volontà di creare una situazione di delega di poteri meramente apparente, e come tale inidonea a sollevare il preteso delegante dalle sue responsabilità).

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)