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Sez. 1, Sentenza n. 757 del 06/03/1976 (Rv. 379413 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - IN GENERE - DECRETO DA NOTIFICARE FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO - INAMMISSIBILITA DEL PROCEDIMENTO MONITORIO - OPPOSIZIONE AI FINI DELLE SPESE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO ISTAURATO CON L'OPPOSIZIONE FINO ALLA PRONUNZIA DI MERITO - LICEITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379413-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - IN GENERE - DECRETO DA NOTIFICARE FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO - INAMMISSIBILITA DEL PROCEDIMENTO MONITORIO - OPPOSIZIONE AI FINI DELLE SPESE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO ISTAURATO CON L'OPPOSIZIONE FINO ALLA PRONUNZIA DI MERITO - LICEITA - LIMITI.*

Il divieto, posto dall'art 633 cod proc civ, di emettere il decreto ingiuntivo nel caso in cui questo debba essere notificato fuori del territorio dello stato, concerne una causa di inammissibilita del procedimento speciale monitorio, ma non priva il giudice del potere di conoscere della controversia cui il decreto si riferisce. Pertanto, siffatta inammissibilita, rilevabile con l'atto di opposizione ai soli fini del regolamento delle spese processuali relative della fase monitoria, non impedisce la prosecuzione del giudizio istaurato con l'opposizione, sino alla pronunzia di merito. Invero l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un normale ed autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione e investito del potere-dovere di giudicare sulla pretesa fatta valere con la ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte, ancorche il decreto sia stato emesso fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che, per difetto di Competenza dell'organo che ha emesso la ingiunzione, o per difetto di altri presupposti processuali, manchi la possibilita di emettere una decisione di merito nei confronti delle parti. (V 2194/74, mass n 370567; (V 1547/71, mass n 351923; (V 2736/68, mass n 335326; (V 2376/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)