Sez. U, Sentenza n. 2736 del 01/08/1968 (Rv. 335326 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - IN GENERE- NOTIFICAZIONE DEL DECRETO ENTRO IL TERRITORIO DELLO STATO - CARENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - MANCATO ESERCIZIO - ECCEPIBILITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA DEL DECRETO - NECESSITA - SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELL'INGIUNTO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - IN GENERE- NOTIFICAZIONE DEL DECRETO ENTRO IL TERRITORIO DELLO STATO - CARENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - MANCATO ESERCIZIO - ECCEPIBILITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA DEL DECRETO - NECESSITA - SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELL'INGIUNTO - IRRILEVANZA.*
L'art. 633, ultimo comma, cod.proc.civ., disponendo che l'ingiunzione non puo essere pronunciata se la notificazione del relativo decreto all'intimato deve avvenire fuori del territorio dello stato, introduce una condizione di ammissibilita del ricorso. L'inammissibilita, se non venga rilevata d'ufficio in Sede di esame del ricorso o di emanazione del decreto di esecutorieta, puo essere fatta valere con l'opposizione. La predetta condizione di ammissibilita del ricorso deve essere riferita al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo. Pertanto ove l'ingiunto solo successivamente alla pronuncia del decreto, abbia trasferito la propria residenza fuori del territorio italiano e quindi non abbia ne domicilio ne dimora il decreto conserva efficacia e legittimamente viene notificato all'ingiunto stesso nelle forme previste dall'art. 142 cod.proc.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)