Sez. 3, Sentenza n. 8893 del 26/06/1995 Ud. (dep. 03/08/1995) Rv. 202713 - 01
Reato - Estinzione (cause di) - Oblazione | Istanza di ammissione - Mancato esame - Nullità - Insussistenza - Ragione.
Reato - Estinzione (cause di) - Oblazione
Dal mancato esame dell'istanza di ammissione all'oblazione non deriva alcuna nullità. Deve applicarsi, invero, il principio della tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen., e tale sanzione - per l'evenienza in esame - non è prevista da alcuna norma, né l'omissione in oggetto può essere inquadrata nell'ambito delle nullità di ordine generale. Il sistema delineato dagli artt. 162 cod. pen., 577 cod. proc. pen. e 141 disp. att. non consente una diversa conclusione, dacché la domanda di oblazione può essere proposta (e comunque riproposta in ipotesi di dispersione o mancato reperimento di esso) fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed a carico di colui che la propone si pone comunque un onere di diligenza in una sequenza procedimentale ove la sua partecipazione non è limitata all'atto di impulso (quale esercizio della facoltà di richiesta di ammissione), ma trova la sua essenziale estrinsecazione nel pagamento dell'oblazione quale presupposto indefettibile per la declaratoria di estinzione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 557 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 557 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)