Sez. 3, Sentenza n. 23873 del 21/05/2002 Ud. (dep. 21/06/2002) Rv. 222707 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Istanza di ammissione - Mancato esame - Nullità - Insussistenza - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
In tema di oblazione, il mancato esame della istanza di ammissione proposta in fase di indagini preliminari non comporta alcuna invalidità degli atti del procedimento, considerata la regola di tassatività dei casi di nullità ed atteso che, comunque, la domanda può essere riproposta in sede di opposizione al decreto penale di condanna oppure, ove non si proceda per decreto, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 557 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 557 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)