Sez. 6, Sentenza n. 1263 del 02/10/2012 Ud. (dep. 10/01/2013) Rv. 254219 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Prove assunte da giudice incompetente per materia - Successiva attribuzione di competenza in via retroattiva - Applicabilità della regola di cui al comma secondo dell'art. 26 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Le prove orali assunte da giudice originariamente incompetente per materia ma a cui la competenza sia stata attribuita, in via retroattiva, per legge sono pienamente utilizzabili, non risultando ad esse applicabile la regola di cui all'art. 26 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'applicazione retroattiva, ex art. 2, comma primo, D.L. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010, della competenza per materia del tribunale per il delitto di associazione di tipo mafioso, in qualsiasi modo aggravato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 26 com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 12/02/2010 num. 10 art. 2, Legge 06/04/2010 num. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)