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Sez. 2 - , Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020 (Rv. 657106 - 04)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO | Azione di rivendica di parti comuni riconducibili all'art. 1117 c.c. - Onere della prova gravante sul rivendicante - "Probatio diabolica" del regime di condominialità - Esclusione - Conseguenze in tema di rivendica di tali beni in proprietà esclusiva.
Stato
decisa il 2020-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657106-04

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO

La presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della "res", sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta "probatio diabolica". Ne consegue che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)