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Sez. 2, Sentenza n. 3862 del 07/06/1988 (Rv. 459065 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - ONERE DI DEDUZIONE DEL CONDOMINIO RIVENDICANTE - TITOLO DI ACQUISTO - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459065-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - ONERE DI DEDUZIONE DEL CONDOMINIO RIVENDICANTE - TITOLO DI ACQUISTO - INSUFFICIENZA - LIMITI.*

La presunzione legale di proprietà comune di alcune parti dell'edificio in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune del manufatto, sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio dalla prova del suo diritto ed in particolare dalla cosiddetta probatio diabolica, con la conseguenza che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 cod. civ. (la cui elencazione non è tassativa) è Onere dello stesso condomino, onde vincere detta presunzione, dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia sufficiente il suo titolo di acquisto ove lo stesso non contenga in modo chiaro ed inequivocabile elementi utili ad escludere la condominialità del bene. (V 2206/84, mass n 434242; (V 2567/78, mass n 395038; (V 1194/62, mass n 251958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)