Sez. 3, Sentenza n. 7759 del 14/04/2005 (Rv. 582380 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RELAZIONE | Relazione orale - Omissione - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RELAZIONE
Sebbene l'art. 352 cod. proc. civ. (così come modificato dall'art. 57 della legge 26 novembre 1990, n.353) preveda che, quando le parti richiedono la discussione orale della causa pendente in appello davanti al collegio, la discussione stessa debba essere preceduta dalla relazione dell'istruttore, la violazione di tale disposizione dà luogo ad una semplice irregolarità, non essendo, per essa, espressamente prevista nessuna sanzione di nullità, né tale sanzione può farsi discendere dalla violazione del diritto di difesa, atteso che scopo dell'udienza di discussione è quello di consentire alle parti una migliore illustrazione delle proprie difese dinanzi al collegio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)