Sez. 3, Sentenza n. 614 del 17/01/2003 (Rv. 559809 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Relazione orale della causa - Omissione Nullità - Esclusione.
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Nel giudizio di appello disciplinato dal rito del lavoro, la omissione della relazione orale della causa, in violazione dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non determina alcuna nullità, poiché siffatta norma è priva di sanzione e la relazione ha una mera finalità informativa, che può essere rinviata alla camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)