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Sez. 5, Sentenza n. 18541 del 04/12/2003 (Rv. 568649 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ente locale - Obbligo di assistenza tecnica - Nomina di un professionista esterno iscritto all'albo - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568649-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, le norme che prescrivono l'obbligo di assistenza tecnica in giudizio (art. 30, primo comma, lett. i, della legge 31 dicembre 1991, n. 413; artt. 11, terzo comma e 12, primo comma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) non rendono illegittima la nomina a difensore, effettuata dall'ente locale, di un professionista esterno iscritto all'albo.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 413 art. 30 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)