Sez. 5, Sentenza n. 17936 del 06/09/2004 (Rv. 576805 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ente locale - Assistenza tecnica da parte di difensore abilitato - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, né il comma primo dell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - che stabilisce, per le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale, l'obbligo dell'assistenza tecnica -, né il successivo comma 4 della norma stessa - che prevede la facoltà, per i soli uffici finanziari, di farsi assistere, nei giudizi di appello, dall'Avvocatura dello Stato -, impediscono che gli uffici finanziari o gli enti locali possano farsi assistere in giudizio da difensori abilitati, anche privati, ponendo, peraltro, una diversa interpretazione dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)